Indennizzo Diretto

Cosa è e come funziona l’Indennizzo Diretto

Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la convenzione di Indennizzo Diretto o Risarcimento Diretto tra le compagnie assicurative, ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, per sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007; tale convenzione comporta l’obbligo, da parte dei danneggiati, di chiedere direttamente alla propria Compagnia il rimborso dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.

La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danno al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

Quando si può richiedere l’indennizzo diretto:

  • la data di accadimento del sinistro deve essere successiva al 1° febbraio 2007;
  • devono essere coinvolti solo due veicoli;
  • è avvenuta una collisione;
  • il sinistro non è stato causato da un terzo con cui non vi è stata collisione;
  • entrambi i veicoli sono identificati con targa e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; entrambi i veicoli sono assicurati;
  • il sinistro è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; se sono coinvolti uno o due ciclomotori, devono essere immatricolati con il nuovo sistema di targatura (N.B.: le nuove immatricolazioni presentano sei caratteri alfanumerici a differenza delle precedenti che presentavano solo cinque caratteri alfanumerici – ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, nr. 153).

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